Atto costitutivo e statuto

ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO 

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE 

Tra le società CONSORZIO IL BORRO COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE, TRAINING COMPANY S.R.L., A&G S.R.L., ALPHA TEAM SRL, MARBAL S.R.L. e TESSIERI SRL è costituito un Consorzio che agirà con la denominazione 

CONSORZIO POLIFORMA 

Il Consorzio ha sede in Sesto Fiorentino. L’indirizzo è via Lucchese, n. 90. 

ARTICOLO 2: OGGETTO 

II Consorzio non ha fini di lucro e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai consorziati i vantaggi economici derivanti dall’organizzazione, dal coordinamento e dalla gestione in comune di determinate fasi delle attività proprie dei consorziati stessi. Esso ha per oggetto, e si propone come scopo, lo svolgimento di qualsiasi attività di istruzione e formazione, compresa quella professionale e pertanto quello di promuovere e gestire attività di formazione professionale, compresa quella permanente e continua, di personale, occupato e non, per ogni settore e attività sia pubblica che privata (industriale, terziaria e di servizi). In particolare, per formazione si intendono tutte le tipologie previste dalla normativa sia essa svolta in regime riconosciuto, finanziato oppure in forma privata anche in accordo con le organizzazioni sindacali. Il consorzio richiede il proprio accreditamento presso la Regione Toscana e presso qualsiasi altro ente della formazione a cui i singoli consorziati richiederanno l’iscrizione. Tale attività di formazione professionale: 

– sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in materia di istruzione e formazione professionale; 

– comprende, a titolo esemplificativo, oltre l’organizzazione dei corsi di formazione, anche il coordinamento, la predisposizione dei materiali e la docenza, la selezione degli allievi, l’approntamento di strutture adatte allo scopo, il reinserimento di lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro, la riqualificazione del Personale, l’alternanza scuola-lavoro. 

E’ compito del Consorzio reperire le strutture formative e, inoltre, i mezzi finanziari necessari, anche mediante apposita convenzione con gli Enti Finanziatori. In ogni caso il Consorzio agirà in nome e per conto proprio, ma nell’interesse dei consorziati. Per aumentare l’efficacia di tali attività, e per evidenziare le finalità sociali della formazione professionale allorché erogata con il contributo di fondi pubblici e ad una popolazione legata ad un territorio, si ritiene necessario favorire il più possibile il coinvolgimento degli Enti pubblici di riferimento nella definizione degli obiettivi generali e delle principali linee operative. In particolare sarà oggetto dell’attività del consorzio lo svolgimento anche delle seguenti attività formative: 

  1. Formazione continua interventi individualizzati/corsuali di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all’auto imprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e del la produzione; rivolti a soggetti occupati, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari d’impresa, soci di cooperative, soggetti in cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria, apprendisti, disoccupati per i quali l’intervento formativo è direttamente finalizzato all’inserimento in azienda;
  2. Formazione nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola
  3. Formazione grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, per i propri dipendenti qualora l’accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali; 
  4. Formazione ed istruzione anche rivolta ai giovani fino a 18 anni; 
  5. Formazione tramite fondi interprofessionali. 
  6. Formazione post-universitaria; 
  7. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ricerca e sviluppo di software didattico e specialistico; 
  8. Organizzazione e gestione di attività editoriali 9) attività di formazione continua in sanità e/o ECM. 

In particolare il consorzio potrà svolgere qualsiasi attività connessa agli scopi sopra individuati e promuovere la partecipazione delle imprese consorziate ad appalti pubblici o privati nell’ambito sopra indicato; pertanto potrà: 

  • coordinare l’azione imprenditoriale dei consorziati per la realizzazione delle opere e fornitura di servizi commissionati – promuovere, progettare, presentare progetti relativi a tutte le attività formative e corsuali sopra indicate; – disciplinare e coordinare le imprese ad esso aderenti in relazione all’attività sopra indicata; – Corredare ed inoltrare le offerte per la fornitura di servizi; 
  • compiere quanto necessario per la gestione di tutti i rapporti tecnici, amministrativi e di qualsiasi altra natura necessari per la fornitura dei servizi; 
  • provvedere alla direzione e organizzazione della fornitura degli appalti; 
  • richiedere accreditamenti e stipulare, nell’interesse dei consorziati, convenzioni con enti pubblici e privati ai fini di ogni altro contratto avente per oggetto attività ricomprese nell’oggetto sociale. 

Per quanto riguarda i progetti presentati in autonomia dal consorzio, la realizzazione potrà essere affidata sulla base di un regolamento interno a uno o più consorziati, disciplinando incarichi e competenze. Nel caso di progetti presentati da un singolo consorziato per il tramite del consorzio, la progettazione la realizzazione e la rendicontazione del progetto stesso sarà affidata all’impresa consorziata presentatrice del progetto, che assumerà solidalmente tutte le obbligazioni ad esso inerenti prese dal consorzio nel suo interesse. Pur rimanendo capofila il consorziato presentatore del progetto potrà richiedere che limitate attività siano svolte da altri consorziati o dalle risorse del consorzio stesso, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Esso, inoltre, potrà svolgere, in via non prevalente e strumentale al raggiungimento degli scopi consortili e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni ritenute utili, di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e bancario, promozionale e di servizio. 

ARTICOLO 3: DURATA 

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 

ARTICOLO 4: RINVIO ALLO STATUTO SOCIALE 

I diritti e gli obblighi dei consorziati, l’oggetto sociale, la durata, l’amministrazione, l’ordinamento del Consorzio sono contenuti nello statuto che è riportato in calce al presente atto. 

ARTICOLO 5: FONDO CONSORTILE 

Le quote di partecipazione al costituito Consorzio sono così determinate: 

  • CONSORZIO IL BORRO COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE una quota di : Euro 2.500,00 
  • TRAINING COMPANY S.R.L. una quota di Euro 2.500,00 
  • ALPHA TEAM SRL una quota di Euro 2.500,00 
  • MARBAL S.R.L. una quota per Euro 2.500,00 
  • A & G S.R.L. una quota per Euro 2.500,00 
  • TESSIERI SRL una quota per Euro 2.500,00 

Dette quote dovranno essere versate al Consiglio Direttivo entro il 31 marzo 2019 

ARTICOLO 6: AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

I costituiti determinano in sei il numero dei componenti il Consiglio direttivo e nominano a comporre il Consiglio stesso, a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca, i signori: 

  • MATTEI MASSIMO 
  • PENSABENE EMILIANO 
  • BALZANO RICCARDO 
  • FERRETTI ROBERTO 
  • DI LIBERTO CALOGERO 
  • PIERI MARIO 

tutti come sopra generalizzati che accettano la carica dichiarando di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. I consiglieri chiedono l’iscrizione della propria nomina al Registro delle Imprese e delegano me notaio ad espletare l’adempimento. Presidente del Consiglio direttivo viene nominato Mattei Massimo al quale spetterà la rappresentanza del consorzio. 

ARTICOLO 7: ESERCIZIO SOCIALE 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019 

ARTICOLO 8: SPESE 

Le spese del presente atto e quelle comunque occorrenti per la costituzione (notarili e consequenziali) sono a carico del Consorzio per l’importo globale approssimativo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) 

STATUTO DEL CONSORZIO 

Articolo 1 – Denominazione 

E’ costituito tra le società CONSORZIO IL BORRO COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE, TRAINING COMPANY S.R.L., A & G S.R.L., ALPHA TEAM SRL, MARBAL S.R.L. O TESSIERI SRL il consorzio denominato “CONSORZIO POLIFORMA” con attività esterna ai sensi degli artt. 2602 @ 2612 cc. 

Articolo 2 – Oggetto e scopo 

Il Consorzio non ha fini di lucro e persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai consorziati i vantaggi economici derivanti dall’organizzazione, dal coordinamento e dalla gestione in comune di determinate fasi delle attività proprie dei consorziati stessi. Esso ha per oggetto, e si propone come scopo, lo svolgimento di qualsiasi attività di istruzione e formazione, compresa quella professionale e pertanto quello di promuovere e gestire attività di formazione professionale, compresa quella permanente e continua, di personale, occupato e non, per ogni settore e attività sia pubblica che privata (industriale, terziaria e di servizi). In particolare, per formazione si intendono tutte le tipologie previste dalla normativa sia essa svolta in regime riconosciuto, finanziato oppure in forma privata anche in accordo con le organizzazioni sindacali. Il consorzio richiede il proprio accreditamento presso la Regione Toscana e presso qualsiasi altro ente della formazione a cui i singoli consorziati richiederanno l’iscrizione. Tale attività di formazione professionale: – sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali in materia di istruzione e formazione professionale; – comprende, a titolo esemplificativo, oltre l’organizzazione dei corsi di formazione, anche il coordinamento, la predisposizione dei materiali e la docenza, la selezione degli allievi, l’approntamento di strutture adatte allo scopo, il reinserimento di lavoratori disoccupati nel mondo del lavoro, la riqualificazione del personale, l’alternanza scuola-lavoro. E’ compito del Consorzio reperire le strutture formative e, inoltre, i mezzi finanziari necessari, anche mediante apposita convenzione con gli Enti Finanziatori. In ogni caso il Consorzio agirà in nome e per conto proprio, ma nell’interesse dei consorziati. Per aumentare l’efficacia di tali attività, e per evidenziare le finalità sociali della formazione professionale allorché erogata con il contributo di fondi pubblici e ad una popolazione legata ad un territorio, si ritiene necessario favorire il più possibile il coinvolgimento degli Enti pubblici di riferimento nella definizione degli obiettivi generali e delle principali linee operative. In particolare sarà oggetto dell’attività del consorzio lo svolgimento anche delle seguenti attività formative: 

1) Formazione continua – interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all’auto imprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, lavoratori dipendenti e soggetti con contratti di lavoro atipici, lavoratori autonomi e titolari d’impresa, soci di cooperative, soggetti in cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria, apprendisti, disoccupati per i quali l’intervento formativo e direttamente finalizzato all’inserimento in azienda;

2) Formazione nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola;

3) Formazione grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, per i propri dipendenti qualora l’accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali; 

4) Formazione ed istruzione anche rivolta ai giovani fino a 18 anni; 

5) Formazione tramite fondi interprofessionali. 

6) formazione post-universitaria; 

7) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ricerca e sviluppo di software didattico e specialistico; 

8) organizzazione e gestione di attività editoriali; 

9) attività di formazione continua in sanità e/o ECM. 

In particolare il consorzio potrà svolgere qualsiasi attività connessa agli scopi sopra individuati e promuovere la partecipazione delle imprese consorziate ad appalti pubblici o privati nell’ambito sopra indicato; pertanto potrà: – coordinare l’azione imprenditoriale dei consorziati per la realizzazione delle opere e fornitura dei servizi commissionati; – promuovere, progettare, presentare progetti relativi a tutte le attività formative e corsuali sopra indicate; – disciplinare e coordinare le imprese ad esso aderenti in relazione all’attività sopra indicata; – Corredare ed inoltrare le offerte per la fornitura dei servizi; – compiere quanto necessario per la gestione di tutti i rapporti tecnici, amministrativi e di qualsiasi altra natura necessari per la fornitura dei servizi; – provvedere alla direzione e organizzazione della fornitura degli appalti; – richiedere accreditamenti e stipulare, nell’interesse dei consorziati, convenzioni con enti pubblici e privati ai fini di ogni altro contratto avente per oggetto attività ricomprese nell’oggetto sociale. 

Per quanto riguarda i progetti presentati in autonomia dal consorzio, la realizzazione potrà essere affidata sulla base di un regolamento interno a uno o più consorziati, disciplinando incarichi e competenze. Nel caso di progetti presentati da un singolo consorziato per il tramite del consorzio, la progettazione la realizzazione e la rendicontazione del progetto stesso sarà affidata all’impresa consorziata presentatrice del progetto, che assumerà solidalmente tutte le obbligazioni ad esso inerenti prese dal consorzio nel suo interesse. Pur rimanendo capofila il consorziato presentatore del progetto potrà richiedere che limitate attività siano svolte da altri consorziati o dalle risorse del consorzio stesso, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Esso, inoltre, potrà svolgere, in via non prevalente e strumentale al raggiungimento degli scopi consortili e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni ritenute utili, di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e bancario, promozionale e di servizio. 

Articolo 3 – Sede La sede legale del Consorzio è stabilita in Sesto Fiorentino; avrà altresì a livello operativo l’utilizzo delle sedi dei Consorziati in Italia ed all’estero; avrà inoltre la possibilità di considerare unità locali quelle sedi sia in Italia che all’estero di pertinenza dei consorziati. Avrà l’opportunità di aprire filiali in Italia ed all’Estero. Presso la sede legale è, altresì, istituito l’ufficio destinato a svolgere attività con i terzi per la realizzazione dell’oggetto e degli scopi consortili sopra indicati. Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere unità locali, in Italia e all’estero, per lo svolgimento dell’attività consortile. 

Articolo 4 – Durata 

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato espresso che dovranno essere deliberati dall’assemblea dei Consorziati. Il termine sarà naturalmente prorogato sino al tempo necessario al completo adempimento di tutti gli impegni assunti dal Consorzio per l’esecuzione dei contratti di appalto in corso e cioè sino all’ottenimento dell’ultimo pagamento e comunque all’estinzione di ogni rapporto pendente con l’ente appaltante. 

Articolo 5 – Ammissione dei consorziati 

Al consorzio potrà chiedere di aderire qualsiasi imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico) che operi nel campo della formazione. Il numero massimo dei consorziati è di 15 (quindici). Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei suoi membri delibere rà sulla domanda di ammissione stabilendo di volta in volta le relative condizioni previo aggiornamento del regolamento interno eventualmente approvato dal Consiglio. L’eventuale diniego non necessita di motivazione, I nuovi consorziati sono tenuti a versare: 

  1. la quota di partecipazione al fondo consortile nei limiti di cui al successivo art. 12; 
  2. una quota di ammissione iniziale una tantum nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 6 – Obblighi dei consorziati 

Ogni consorziato è obbligato a: 

  1. versare al Consorzio, con le modalità e nei tempi fissati dall’Organo Amministrativo, la quota di partecipazione al fondo consortile al momento dell’ingresso nel Consorzio e un contributo annuo nella misura occorrente per coprire le spese di. organizzazione, di amministrazione e di gestione del Consorzio. L’ammontare e la forma del versamento sono determinati 2 dal Consiglio Direttivo e adottati dall’Assemblea dei consorziati; 
  2. trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti e attinenti all’oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi alle variazioni concernenti l’im presa, ivi incluso ogni mutamento dei legali rappresentanti, nonché all’eventuale trasferimento dell’azienda e alla cessazione dell’attività imprenditoriale; 
  3. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per conto dell’impresa consorziata; 
  4. adempiere gli obblighi assunti dal Consorzio per conto dell’impresa consorziata con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali, sottoponendosi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo, eseguiti dagli organi del Consorzio medesimo, al fine di accertarne la puntuale esecuzione; 
  5. osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio; 
  6. non partecipare ad altri consorzi, società consortili, società cooperative in diretta concorrenza con il Consorzio a meno che non sia stato autorizzato dal Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 7 – Recesso dei consorziati 

II consorziato può recedere dal Consorzio, solo se ha eseguito tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione al consorzio stesso, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero una lettera di posta elettronica certificata, al Consiglio Direttivo dando un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. 

Articolo 8 – Esclusione dei consorziati – Sanzioni e penalità 

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti l’esclusione dal Consorzio qualora il consorziato: 

  1. abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione al Consorzio; 
  2. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali; 
  3. non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento, in tutto o in parte, dell’importo di ammissione una tantum, della quota di contributo annuale o del contributo straordinario; 
  4. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio; 
  5. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio; 
  6. tenga comportamenti contrari agli interessi del Consorzio. g. abbia progettato, realizzato, rendicontato con negligenza i progetti formativi presentati causando segnalazioni, note, sospensioni, cancellazioni del consorzio dagli elenchi dei fondi interprofessionali, enti pubblici e privati per la formazione, a cui risulta accreditato. L’esclusione ha effetto nel momento in cui viene comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno O PEC. L’escluso potrà impugnare la sua esclusione di nanzi all’autorità giudiziaria. 

Articolo 9 – Obblighi dei consorziati receduti o esclusi 

Qualora il consorziato receduto ovvero escluso abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all’avvenuto recesso o esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti alle scadenze concordate. 

Articolo 10 – Rimborso della quota consortile 

In caso di recesso, esclusione, mancata ammissione a seguito di trasferimento dell’impresa o scioglimento del Consorzio, sarà rimborsata all’impresa consorziata la sola quota di partecipazione versata al fondo consortile al valore nominale, detratte le somme ancora dovute. La quota relativa alle spese di esercizio non verrà rimborsata. 

Articolo 11 – Trasferimento delle quote 

Le quote di partecipazione al Consorzio non sono trasferibili.
Tuttavia, in caso di trasferimento dell’azienda del consorziato a qualunque titolo, l’acquirente subentra nel contratto di consorzio. Qualora il trasferimento dell’azienda avvenga per atto tra vivi, il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’acquirente dal Consorzio entro un mese dalla notizia dell’avvenuto trasferimento. 

Articolo 12 – Fondo consortile – Fondi di riserva 

Il Fondo consortile è costituito dai contributi dei consorziati, dai beni acquistati con questi e dagli avanzi di gestione che non siano destinati dall’Assemblea a specifici fondi di riserva ovvero ristornati ai consorziati in proporzione e fino a concorrenza dei contributi annui dagli stessi dovuti per l’esercizio in questione. I contributi dei consorziati sono i seguenti: = un contributo “UNA TANTUM” dovrà versare ogni consorziato al momento dell’ingresso nel consorzio stesso; = un contributo annuale, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio direttivo, dedicato alla copertura delle spese del consorzio. 

Articolo 13 – Esercizio consortile – Bilancio – Situazione patrimoniale

L’esercizio consortile va dal 1 (uno) gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo predispone la situazione patrimoniale del Consorzio prevista dall’articolo 2615 bis del Codice Civile. Detta situazione patrimoniale, con l’eventuale relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Revisore, se nominato, dovrà essere sottoposta all’Assemblea dei Consorziati per l’approvazione. Tale procedimento dovrà esaurirsi in termini tali da consentire il rispetto di quanto disposto dall’articolo 2615-bis Codice civile. 

Articolo 14 – Organi del Consorzio 

Sono organi del Consorzio: a. l’Assemblea dei Consorziati; b. il Consiglio Direttivo; c. il Revisore legale, se nominato. 

Articolo 15 – Assemblea dei Consorziati 

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei consorziati; le sue deliberazioni validamente adottate obbligano anche i consorziati non intervenuti, dissenzienti o astenuti. L’assemblea è convocata nella sede legale del Consorzio oppure altrove, purché in Italia. L’assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o opportuno oppure ne sia fatta richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del fondo consortile. L’assemblea dei consorziati è convocata mediante avviso comunicato ai consorziati almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l’assemblea di prima convocazione con raccomandata, fax o posta elettronica certificata. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione. In mancanza di formale convocazione, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando tutti i consorziati sono presenti, in proprio o per delega; i membri del Consiglio Direttivo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Se uno o più membri del Consiglio Direttivo non partecipino all’adunanza dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente e da conservarsi agli atti del Consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere e trasmettere documenti, partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta nell’avviso di convocazione, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

La presidenza dell’assemblea spetta al presidente del Consiglio Direttivo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al Vice Presidente; in mancanza anche di quest’ultimo al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l’assemblea designa come presidente, a maggioranza assoluta del fondo consortile presente, uno dei consorziati, se imprenditore individuale, o dei rappresentanti o delegati, se il consorziato è ente collettivo. Può essere nominato anche il delegato o rappresentante di consorziato imprenditore individuale.
Il presidente dell’assemblea è assistito da un segretario designato dall’assemblea a maggioranza assoluta del fondo consortile presente; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale assembleare debba essere, o sia, redatto da Notaio, scelto dal presidente del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del fondo consortile.
A ciascun consorziato spetta un voto a prescindere dalla quota di partecipazione al fondo consortile.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data della riunione e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
I verbali dell’Assemblea, dovranno essere trascritti, senza indugio, nell’apposito libro istituito a cura dell’organo amministrativo. 

Articolo 16 – Competenze dell’assemblea

L’Assemblea: a) approva la situazione patrimoniale e il bilancio d’esercizio annuale; b) stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 15 (quindici) membri; ne stabilisce il compenso e le indennità, anche di trattamento di fine incarico; c) nomina, su base volontaria, in assenza di obblighi di legge, il Revisore legale; d) delibera sulle modifiche dello statuto consortile; e) delibera sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina di uno o più liquidatori e sui loro poteri; f) adotta o modifica regolamenti consortili; g) delibera su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge 

Articolo 17 – Consiglio Direttivo 

L’Organo Amministrativo del Consorzio è il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 15 (quindici) membri, nominati direttamente dai consorziati stessi; pertanto ogni consorziato ha diritto a designare un proprio rappresentante all’interno del Consiglio Direttivo. In caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta (in caso di nuovo consorziato) o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del precedente consigliere (in caso di dimissioni o revoca) il Consiglio sarà composto dai soli membri nominati. Il Consiglio Direttivo provvederà alla gestione delle attività del Consorzio nel rispetto dello statuto e dei regolamenti consortili. Al Consiglio Direttivo sono pertanto conferiti tutti i poteri per l’attuazione dell’oggetto e degli scopi consortili. II Consiglio Direttivo rappresenta i consorziati. I membri del consiglio direttivo sono nominati sino a che la società che lo ha designato non lo sostituisce, ovvero sino alle sue dimissioni o morte. Il Consiglio Direttivo ha illimitatamente tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

a. approvare il progetto di bilancio secondo le norme stabilite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredandolo con le relazioni ivi previste; b. determinare l’ammontare delle quote a carico dei consorziati per la copertura delle spese di esercizio, nonché la quota di ammissione “una tantum” per i nuovi ingressi;

c. deliberare sull’ammissione di nuovi consorziati;

d. deliberare sull’esclusione dei consorziati;

e. approvare gli eventuali regolamenti interni nonché le modifiche allo statuto e ai regolamenti stessi;

f. provvedere ad ogni atto relativo al personale del Consorzio;

g. delibera ogni altro atto di amministrazione e eventuali nuovi accordi commerciali. II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

E’ altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax e posta elettronica contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, un giorno prima. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando tutti i componenti sono presenti e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento. Il Consiglio Direttivo convocato a norma del presente statuto è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle delibere di cui al punto c). Il Consigliere che si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla delibera da assumere deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo e deve astenersi dal partecipare alla votazione. In caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente purché siano presenti più di due consiglieri. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario da esso nominato. E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito a colui che presiede il Consiglio Direttivo di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza constatare e proclamare i risultati della votazione; 

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i mancanti saranno sostituiti in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli. Se il Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie fra i suoi membri il nuovo Presidente. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, la cessazione di dimissionari avviene al momento della loro sostituzione. II consigliere che senza giustificato motivo è assente a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo verrà considerato dimissionario e sarà sostituito nei modi e nei termini del presente statuto. 

Articolo 18 – Presidente – Vice Presidente 

Il consiglio direttivo elegge all’unanimità dei componenti, il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente scelti tra i soggetti che compongono il Consiglio stesso, rappresentano ognuno una delle consorziate. II Presidente: a. convoca e presiede l’Assemblea dei consorziati e il Consiglio Direttivo; b. da le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio direttivo; c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio Direttivo; d. vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo; e. accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio; f. conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente se nominato. 

Articolo 19 – Rappresentanza del Consorzio – Firma sociale 

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio nominando allo scopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente certifica l’ impedimento del Presidente. L’organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l’uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. 

Articolo 20 – Revisore legale 

Le funzioni di controllo contabile sul Consorzio possono essere affidate a un Revisore legale il quale accerta la regolare tenuta della contabilità, verifica la situazione patrimoniale annuale predisposta dal Consiglio Direttivo, redigendo allo scopo apposita relazione, e assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. La nomina, la revoca e la sostituzione del Revisore Legale sono riservate all’Assemblea dei consorziati. 

Articolo 21 – Liquidazioni – Scioglimento 

La messa in liquidazione e lo scioglimento del consorzio viene deliberato dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo con decisione presa a maggioranza di 2/3 dei consorziati. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l’assemblea provvede, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con le consorziate. 

Articolo 22 – Regolamenti interni 

Il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti interni per l’applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari. 

Articolo 23 – Rinvio alle disposizioni del Codice Civile 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.. I costituiti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D’Lgs. 196/2003 e del R. E. 2016/679.

Thank you for your upload